Il CSM boccia i crocefissi nelle aule giudiziarie

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l Consiglio Superiore della Magistratura "boccia" l'esposizione dei crocefissi nelle aule giudiziarie

[…] Il Consiglio Superiore della Magistratura -commenta con un misto di soddisfazione e di sconcerto il dott. Tosti- ha affermato che la mia pretesa di ottenere la rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie è pienamente fondata


Cronaca di un crocefisso annunciato
di Luigi Tosti

Il 31 gennaio scorso il CSM ha comminato la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio al giudice di Camerino Luigi Tosti perché si è rifiutato di tenere le udienze sia perché il Ministro di Giustizia ha omesso di rimuovere i crocifissi cattolici dalle aule sia perché, soprattutto, lo ha discriminato negandogli il pari diritto di esporre il proprio simbolo, cioè la menorà ebraica. La motivazione dell'ordinanza è stata comunicata al diretto interessato il 20 dicembre, cioè a distanza di ben undici mesi.
"Il Consiglio Superiore della Magistratura -commenta con un misto di soddisfazione e di sconcerto il dott. Tosti- ha affermato che la mia pretesa di ottenere la rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie è pienamente fondata, dal momento che la circolare fascista del Ministro Rocco deve ritenersi tacitamente abrogata sin dal 1948 per incompatibilità con la Costituzione repubblicana, innanzitutto perché si tratta di "un atto amministrativo privo di fondamento normativo e, quindi, contrastante con il principio di legalità dell'azione amministrativa, desumibile dagli articoli 97 e 113 della Costituzione, dal quale deriva che ogni atto amministrativo deve essere espressione di un potere riconosciuto all'Amministrazione da una norma", tant'è, soggiunge il CSM, che per poter esporre i simboli nazionali negli uffici pubblici il legislatore ha dovuto emanare ben due leggi. In secondo luogo, poi, il CSM riconosce che la circolare fascista "appare in contrasto con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia della libertà di coscienza e di religione, essendo pacifico (in tal senso Cassazione, Sezione Unite, 18.11.1997, n. 11432 e Sez. Disciplinare 15.9.2004, Sansa) che nessun provvedimento amministrativo può limitare diritti fondamentali di libertà, al di fuori degli spazi eventualmente consentiti da una legge ordinaria conforme a costituzione. Ne consegue, da un lato, che in materia religiosa lo Stato deve essere equidistante, imparziale e neutrale e, dall'altro, che l'ordine delle questioni religiose e quello delle questioni civili debbono rimanere separati, con la conseguenza che in nessun caso il compimento di atti appartenenti alla sfera della religione possa essere oggetto di prescrizioni obbligatorie o che si ricorra ad obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia di precetti statali: la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato. La libertà di coscienza (espressamente riconosciuta anche dall'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e la libertà di religione debbono essere lette come affermazione non solo positiva, di tutela delle convinzioni o della fede professata, ma anche in senso negativo, come tutela di chi rifiuti di avere una fede e, pertanto, deve essere garantita sia ai credenti che ai non credenti, siano essi atei o agnostici. Dal carattere "fondante" della libertà di coscienza deriva anche che nelle valutazioni costituzionali relative ai profili dell'eguaglianza in materia religiosa il dato quantitativo, l'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione, non può essere rilevante. Alla luce dei rilievi ora svolti appare convincente la tesi dell'incolpato secondo la quale l'esposizione del crocifisso nelle aule di giustizia, in funzione solenne di "ammonimento di verità e giustizia", costituisce un'utilizzazione di un simbolo religioso come mezzo per il perseguimento di finalità dello Stato. Del pari persuasiva sembra l'affermazione che l'indicazione di un fondamento religioso dei doveri di verità e giustizia, ai quali i cittadini sono tenuti, può provocare nei non credenti "turbamenti, casi di coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie convinzioni" e pertanto può ledere la libertà di coscienza e di religione."
Il CSM "boccia" poi esplicitamente le sentenze del TAR del Veneto e del Consiglio di Stato che hanno legittimato l'esposizione dei crocifissi nelle scuole per la loro supposta valenza "culturale": "anche a poter condividere la tesi del significato meramente culturale del crocifisso -chiarisce il CSM- il problema della libertà di coscienza e del pluralismo si sposterebbe dal terreno esclusivamente religioso a quello appunto culturale, ma non sarebbe risolto, in quanto dai principi costituzionali in precedenza individuati deriva che l'amministrazione pubblica non può scegliere di privilegiare un aspetto della tradizione e della cultura nazionale, sia pure largamente maggioritaria, a discapito di altri minoritari, in contrasto con il progetto costituzionale di una società "in cui hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse" (Corte Cost., n. 440 del 1995)".
In buona sostanza, dunque, dalla motivazione del CSM emerge che l'esposizione dei soli crocefissi nelle aule giudiziarie e, in genere, nei pubblici uffici, così come imposta dalla Madrepatria -cioè dal Vaticano e dalla Chiesa Cattolica- alla sua Colonia -cioè alla Repubblica Pontificia Italiana- calpesta il principio supremo di laicità delineato dalla Costituzione italiana e, quindi, l'obbligo costituzionale dei giudici di essere imparziali, calpesta il diritto dei cittadini, garantito sia dalla Costituzione che dalla Convenzione sui diritti dell'Uomo, di essere giudicati da giudici imparziali, calpesta i diritti fondamentali e costituzionali alla libertà di coscienza e di religione, che appartengono a me e a qualsiasi cittadino della Repubblica Pontificia, e, infine, calpestano il diritto costituzionale e fondamentale all'eguaglianza, senza distinzione di religione, dei cittadini non cattolici, atei o agnostici. Se la motivazione del CSM mi conforta e mi riconcilia con la Giustizia italiana, non mi conforta affatto constatare che l'unico giudice che abbia avuto, in Italia, il coraggio e la determinazione di rifiutarsi di calpestare la Costituzione e di difendere i diritti alla libertà religiosa e alla non discriminazione religiosa di tutti i cittadini italiani e, in particolare, dei non cattolici e dei non credenti, sia stato condannato, come un criminale, a sette mesi di reclusione e sia stato allontanato dalla Magistratura con ignominia per ristabilirne il supposto "prestigio" ed il supposto "decoro". Mi conforta ancor meno l'accusa disciplinare, mossami dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, di aver "gettato sconcerto" nell'opinione pubblica italiana per aver osato obbedire ai precetti impostimi dalla Costituzione e per aver osato difendere il diritto alla non discriminazione religiosa che mi appartiene e che appartiene a tutti i cittadini italiani. Non mi conforta constatare che i Ministri della Giustizia di questa Repubblica Pontificia pratichino costantemente il crimine della discriminazione religiosa ai danni dei cittadini non cattolici, seguendo supinamente le direttive del Papa e della Chiesa Cattolica, e cioè esponendo il solo simbolo delle "Superiore" religione cattolica, senza che nessun Pubblico Ministero si premuri di incriminarli.

Auguro ai sudditi italiani di festeggiare con serenità la prossima ricorrenza della vera natività del Dio Mitra e quella, anche se falsa, della natività del suo emulo Gesù Cristo."

Luigi Tosti
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23 Dicembre 2006   |   articoli   |   Tags: